Riporto come si concludono le sentenze, facilmente reperibili in rete. La sentenza del Tribunale, 1° grado di giudizio, viene ribaltata dalla sentenza della Corte d’Appello (2° grado) dichiarando nei confronti dell’imputato (Palermo, 2 maggio 2003):
[…] Alla stregua dell’esposto convincimento, si deve concludere che ricorrono le condizioni per ribaltare, sia pure nei limiti del periodo in considerazione, il giudizio negativo espresso dal Tribunale in ordine alla sussistenza del reato e che, conseguentemente, siano nel merito fondate le censure dei PM appellanti. Non resta, allora, che confermare, anche sotto il profilo considerato, il già precisato orientamento ed emettere, pertanto, la statuizione di non luogo a procedere per essere il reato concretamente ravvisabile a carico del sen. Andreotti estinto per prescrizione.
PER QUESTI MOTIVI La Corte, visti gli artt. 416, 416bis, 157 e ss., c.p.; 531 e 605 c.p.p.; in parziale riforma della sentenza resa il 23 ottobre 1999 dal Tribunale di Palermo nei confronti di Andreotti Giulio ed appellata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale, dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso Andreotti in ordine al reato di associazione per delinquere a lui ascritto al capo A) della rubrica, commesso fino alla primavera del 1980, per essere Io stesso reato estinto per prescrizione; conferma, nel resto, la appellata sentenza. […]
Tale sentenza viene impugnata dalla difesa (Avv. Bongiorno) dell’imputato facendo ricorso in Cassazione, terzo ed ultimo grado di giudizio nel processo penale, che conclude (Roma, 15 ottobre 2004):
[…] il Collegio ritiene di dover riprendere l'osservazione iniziale: i giudici dei due gradi di merito sono pervenuti a soluzioni diverse; non rientra tra i compiti della Corte di Cassazione, come già reiteratamente precisato, operare una scelta tra le stesse perché tale valutazione richiede l'espletamento di attività non consentite in sede di legittimità; in presenza dell'intervenuta prescrizione, poi, questa Corte ha dovuto limitare le sue valutazioni a verificare se le prove acquisite presentino una evidenza tale da conclamare la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine all'insussistenza del fatto o all'estraneità allo stesso da parte dell'imputato; 7) ne deriva che, mancando tali estremi, i ricorsi vanno rigettati.
Al rigetto del ricorso dell'imputato consegue per il medesimo l'onere delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p. […]
Sarebbero bastate, queste poche righe e non più di tre minuti per leggerle, per smontare quella puntata di Porta a Porta del primo maggiordomo della Casta. Andreotti santo subito… anzi subitissimo!
Chi pensi che abbia messo vespone in rai?
RispondiEliminaA chi si è dovuto raccomandare per stare lì se non a giulietto nostro!
Andreotti e Craxi sono due esempi della nostra nazione,stranamente due esempi che abbiamo seguito tutti!